Arriva finalmente dal Tribunale di Udine la sentenza n. 1014/2019 con la quale si afferma che, con la riforma, viene definitivamente sancito che il rendiconto condominiale – che si dovrebbe chiamare “fascicolo di rendicontazione” , in quanto il rendiconto è costituito da tre documenti: registro di contabilità; riepilogo finanziario e nota sintetica – ha una natura specifica, diversa dai bilanci delle società.
Con la conseguenza che mentre il registro di contabilità non può che seguire il criterio di cassa, contenendo tutti i movimenti in entrata e in uscita in ordine cronologico; la situazione patrimoniale cui fa riferimento l’art. 1130 c c deve per forza essere redatta secondo il criterio di competenza, dovendosi evidenziare i debiti e i crediti, i fondi e le riserve.
E ancora, si afferma che il criterio di competenza NON esclude alcuna elaborazione contabile di cassa, anzi la include necessariamente; infatti il conto economico non può essere redatto secondo il criterio di competenza, mentre il conto entrate e uscite annoverando quali costi siano stati già effettivamente è solo per cassa, non dandosi comunque adito a confusione alcuna essendo i due elaborati completamente separati e distinti.
Un rendiconto che non rende intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, che non consenta ai medesimi di conoscere l’esatta situazione patrimoniale del condominio, che non sia accompagnato da una nota sintetica esplicativa, lede il diritto del condomino all’informazione e quindi incide negativamente sul procedimento di informazione dell’assemblea e sulla formazione della volontà assembleare.
Ma un bilancio complesso, quale è ormai quello condominiale tanto da meritarsi l’appellativo di “fascicolo del rendiconto” , può essere facilmente intellegibile se redatto secondo principi di verità chiarezza e completezza, pur comprendendo il criterio misto di cassa e competenza.